Grande mostra permanente di arte, artisti ed espressioni artistiche, nessuna esclusa

RIPRODUZIONE DELL’OPERA IN CATALOGHI

Elencati i diritti in capo all’autore siamo più in grado di poter rispondere ad una frequente domanda: chi acquista un’opera d’arte dall’autore o da un gallerista può farne copie oppure farla riprodurre in cataloghi senza accordarsi con l’autore?

Innanzitutto, richiamandosi al diritto di riproduzione delle opere d’arte, va precisato che l’acquirente o il possessore di un’opera non acquisisce automaticamente il diritto di riprodurla o di copiarla.

tale facoltà deve essere concordata con l’autore o con chi ne può disporre, se questi è deceduto.

Non è affatto vero, dunque, che l’autore al momento della vendita cede automaticamente il diritto di riproduzione, dal momento che con l’acquisto si trasferisce il diritto di proprietà e non quello di riproduzione. Tale diritto potrà essere oggetto di specifico accordo, inserito in una clausola del contratto di vendita. In tal modo tra l’altro si assolve anche la condizione della prova scritta della cessione, che diventa necessario qualora sorga un contenzioso

Qualora il diritto di riproduzione non sia stato ceduto dall’autore dell’opera, l’acquirente non potrà liberamente riprodurre l’opera acquistata per scopi commerciali o in cataloghi che di solito sono venduti nei book shop delle mostre. In questa ipotesi l’autore o gli aventi causa potranno dare l’autorizzazione direttamente o mediante Siae, in caso di iscrizione.

Anche la pubblicazione dell’opera in cataloghi del gallerista o della casa d’aste è soggetta all’autorizzazione alla riproduzione da parte del titolare del diritto, che potrebbe essere l’artista o l’attuale proprietario, se questi ne ha ottenuto la cessione formalizzata nel contratto di acquisto

Avvocato Giuliana Lolli

Studio Legale Lolli Milano