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DIRITTI PATRIMONIALI (Tutela dell’opera)

I diritti patrimoniali, che permettono all’autore di autorizzare o meno l’utilizzo dell’opera e di trarne i relativi benefici economici, si riferiscono al diritto di utilizzazione economica, che dura l’intera vita dell’autore e anche 70 anni oltre la sua morte. Dopo questo termine l’opera diventa di pubblico dominio. Se poi l’opera è frutto della collaborazione di più autori, il termine dei 70 anni viene calcolato con riferimento al coautore deceduto per ultimo. Quando l’opera diventa di pubblico dominio può essere utilizzata liberamente senza dover richiedere autorizzazioni e senza dovere versare corrispettivi.

Tra i diritti patrimoniali vanno annoverati:

Il diritto di riproduzione che consente all’artista di autorizzare o meno le copie delle sue opere.

Il diritto di autore riconosce al creatore di un’opera il diritto di utilizzare l’opera in ogni modo e forma, tale facoltà trova conferma anche nell’art 41 della Costituzione che stabilisce il diritto di iniziativa economica

(si tratta della moltiplicazione in copie dell’opera diretta e/o indiretta temporanea o permanente in tutto o in parte in qualunque forma e modo con ogni procedimento di produzione “art 13 L 633/1941)

Il diritto di seguito: all’autore dell’opera spetta un compenso sulle vendite successive alla prima, qualora alla transazione partecipi un professionista del mercato dell’arte. A tal proposito si rimanda alle disposizioni di Siae (Società Italiana degli Autori ed Editori) che gestisce l’applicazione di questo diritto

Il diritto di pubblicazione consiste nel diritto di porre in commercio il proprio lavoro a scopo di lucro.

Ovviamente esso si esaurisce con la prima pubblicazione dell’opera.

Il diritto di diffusione / comunicazione il diritto di comunicare l’opera a distanza tramite TV satellite reti telematiche

Il diritto di noleggio e diritto di prestito; tale diritto riconosce all’autore il diritto esclusivo di cedere le proprie opere per un tempo limitato o in cambio di un beneficio economico

Dopo la morte dell’autore il diritto di utilizzazione dell’opera quando l’autore non ne avesse disposto, deve rimanere indiviso tra gli eredi per un periodo di tre anni. Decorsi tre anni gli eredi possono decidere che il diritto rimanga in comunione tra di loro per il tempo che essi fissano. In tale caso uno dei coeredi o una persona estranea alla successione dovrà assumersi il compito di gestire l’amministrazione della comunione.

Peraltro, il diritto di autore riconosce al creatore di un’opera una serie di facoltà esclusive che mirano ad impedire a terzi di sfruttare economicamente l’opera.

I diritti patrimoniali sopra indicati riguardano sia l’opera in toto che nelle sue parti.

Peraltro, può accadere che i due aspetti del diritto di autore (morale e patrimoniale) vengano lese o messe in pericolo da terzi attraverso comportamenti illeciti.

Esistono dunque degli strumenti di tutela in sede civile che possono essere utilizzati

Azione di accertamento cautelare con funzione inibitoria. L’art 156 L 633 prevede che chi teme la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante, intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione già verificata, può agire in giudizio per ottenere che il suo diritto venga accertato e sia inibita la violazione.

Sono state previste due azioni:

una che tende ad accertare la titolarità del diritto di utilizzazione economica quando il diritto non è stato ancora violato, e l’interessato ha motivo di temerne la lesione

l’altra azione va esercitata quando si è verificata la lesione al fine di impedirne la continuazione

Va annoverata anche l’azione a tutela del diritto di rappresentazione o di esecuzione dell’opera:

il titolare del diritto di rappresentazione o di esecuzione di un’opera destinata ad un pubblico spettacolo può presentare al Prefetto della provincia una istanza volta ad ottenere la proibizione della rappresentazione o della esecuzione, ogni volta che manchi la prova scritta del consenso prestati

Esiste inoltre un’azione per la distruzione o rimozione del risultato del comportamento illecito, il soggetto che viene leso nell’esercizio di un diritto di utilizzazione economica può agire in giudizio per ottenere che sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione (gli esemplari dell’opera illecitamente riprodotta).

Oggetto della distruzione possono essere solo gli esemplari o copie illecitamente riprodotti o gli strumenti usati per tale riproduzione.

In aggiunta a tale azione e o in alternativa si può agire per il risarcimento del danno patito a seguito del comportamento illecito.

La legge 633 /41 ha anche previsto alcune misure dirette ad agevolare l’esercizio dell’azione la descrizione, l’accertamento la perizia il sequestro di quanto è violazione del diritto.

Elencati i diritti in capo all’autore siamo più in grado di poter rispondere ad una frequente domanda: chi acquista un’opera d’arte dall’autore o da un gallerista può farne copie oppure farla riprodurre in cataloghi senza accordarsi con l’autore?

Innanzitutto richiamandosi al diritto di riproduzione delle opere d’arte, va precisato che l’acquirente o il possessore di un’opera non acquisisce automaticamente il diritto di riprodurla o di copiarla ; tale facoltà deve essere concordata con l’autore o con chi ne può disporre, se questi è deceduto.

Non è affatto vero, dunque, che l’autore al momento della vendita cede automaticamente il diritto di riproduzione, dal momento che con l’acquisto si trasferisce il diritto di proprietà e non quello di riproduzione. Tale diritto potrà essere oggetto di specifico accordo, inserito in una clausola del contratto di vendita. In tal modo tra l’altro si assolve anche la condizione della prova scritta della cessione, che diventa necessario qualora sorga un contenzioso

Qualora il diritto di riproduzione non sia stato ceduto dall’autore dell’opera, l’acquirente non potrà liberamente riprodurre l’opera acquistata per scopi commerciali o in cataloghi che di solito sono venduti nei book shop delle mostre. In questa ipotesi l’autore o gli aventi causa potranno dare l’autorizzazione direttamente o mediante Siae, in caso di iscrizione.

Anche la pubblicazione dell’opera in cataloghi del gallerista o della casa d’aste è soggetta all’autorizzazione alla riproduzione da parte del titolare del diritto, che potrebbe essere l’artista o l’attuale proprietario, se questi ne ha ottenuto la cessione formalizzata nel contratto di acquisto

A proposito si precisa che la Siae è l’ente nazionale che ha il compito di riscuotere i compensi spettanti all’autore qualora l’opera venga rappresentata e difesa in pubblico riprodotta o commercializzata.

Essa è una forma di tutela sicura che consente all’autore di ricevere il compenso per il suo lavoro

Chi è iscritto alla Siae delega all’ente la riscossione dei diritti sulle proprie opere. Depositare una propria opera alla Siae consente di avere un interlocutore che agisce sul territorio nazionale, e che si occupa di opere musicali, letterarie, cinematografiche e teatrali, oltre che alla registrazione dei software.

La Siae offre un servizio antipirateria attraverso i propri operatori, l’ente monitora eventuali diffusioni non autorizzate. L’ente peraltro fa parte dell’Anti Piracy Group, che si occupa della violazione dei diritti su tutto il territorio europeo con strategie comuni agli stati che vi aderiscono.

Peraltro, di recente il monopolio di Siae è stato “smarcato” da una società privata la “Soundreef, un gestore indipendente dei diritti di autore fondato nel 2011, che lavora insieme con Lea (Liberi Editori Autori) a cui si sono iscritti molti autori.

Avvocato Giuliana Lolli

Studio Legale Lolli Milano