RIPRODUZIONE DELLE OPERE SU WEB
Fatta questa parentesi sulla Siae si può affrontare la fattispecie della riproduzione delle opere sul web.
Il diritto di autore tutela l’opera che rispecchi criteri di novità e originalità. Molte sono le opere con i requisiti necessari per essere protette dal diritto di autore
Opere letterarie, opere visive, audiovisive teatrali musicali registrazioni audio e composizioni musicali banche dati e software
L’art 70 comma 1 bis L.633/1941 consente la “libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro.
L’eventuale riproduzione non autorizzata dell’opera d’Arte pertanto potrà far sorgere in favore dell’artista e dei suoi eredi il diritto all’equo compenso e in certi casi anche al risarcimento del danno all’immagine quando la riproduzione e il suo uso configurano una lesione della correttezza del mercato artistico proprio dell’autore.
Con internet e le tecnologie digitali, però, il diritto di autore ha perso la caratteristica della territorialità, e la circolazione delle opere è assai più libera non trovando più ostacoli geografici nelle distanze
In tal modo non è più necessario recarsi in un luogo se l’opera è disponibile in rete; testi, immagini e contenuti possono essere pubblicati e diffusi liberamente on line. La tutela del diritto di autore in questo modo diventa più complicata.
Con l’attuale file sharing condivisione e scambio di file di materiale protetto da copyright c’è la necessità di un aggiornamento delle tutele del diritto di autore.
Dal momento che l’attuale copyright non è più in grado di tutelare le esigenze degli autori, il web offre agli autori alcune soluzioni per una gestione diretta della propria opera
C’è quello della donazione volontaria, che prevede il pagamento diretto all’autore al momento dell’acquisto
Attraverso il sistema “soglia di Garanzia” invece è l’autore a comunicare in anticipo la somma necessaria per la realizzazione di un’opera, e l’intermediario si occupa di raccogliere le quote di garanzia dal pubblico fino al raggiungimento della soglia fissata. Una volta raggiunto il quid stabilito, l’opera viene resa disponibile gratuitamente a tutti, e non solo a coloro che hanno versato il contributo.
Avvocato Giuliana Lolli
Studio Legale Lolli Milano